by maurizio spezia Avrei voluto evitare la realizzazione di questo articolo fino a quando il procedimento giudiziario riguardante nostro figlio non fosse compiuto. Me ne assumo la responsabilità perché, al di là delle continue richieste di notizie sulla nostra posizione, sono soprattutto una serie di porcellum[ingentilimento latino della più prosaica dizione di "porcata"] che hanno fatto nascere questo articolo prima del previsto.
Indipendentemente da come andrà finire la nostra storia, spero che il contenuto risulterà di aiuto alle famiglie [soprattutto per aprire gli occhi] e aiuti a fornire la spinta morale necessaria per portare avanti i propri ideali a tutela della salute danneggiata dei propri figli. E spero altresì che alla fine ognuno sviluppi le proprie convinzioni e il proprio approccio a questo tema rilevante per la comunità, per migliorare il clima generale delle cure mediche e per traghettare la medicina fuori dal campo della speculazione.
Oggi più che mai, in riferimento al caso clinico di nostro figlio, ribadisco la ferma volontà del nostro nucleo familiare di porre chiarezza in tutte le opportune sedi Giudiziarie al fine di risalire alle responsabilità di coloro che non hanno ottemperato alle vigenti disposizioni in materia sanitaria elencate all’Art. 7 Legge 210/92 cagionando allo stesso una encefalopatia immuno-allergo-tossica a seguito diImperizia, Imprudenza, Negligenza e Inosservanza di Leggi e Regolamenti.
Il valore probatorio dei numerosi refusi presenti nelle cartelle cliniche di nostro figlio, oltre che nel decreto Ministeriale [per esempio allo stesso è cambiato il nome per tre volte!], comportano pesanti riflessi sulla responsabilità professionale delle molte persone che hanno valutato il caso clinico di nostro figlio con notevole superficialità e indifferenza alle nostre opportune segnalazioni.
In quanto atti pubblici, le cartelle cliniche e il decreto Ministeriale, sono soggetti a speciale disciplina giuridica per ciò che riguarda l’obbligo della sua compilazione e la completezza dei dati che, in molte occasioni, sono stati volutamente omessi, e la qualifica di atto pubblico si riflette sulla maggiore severità con cui è valutato in sede penale il delitto di falso commesso da chi redige l’atto.Più precisamente la falsità documentale può essere qualificata sul piano giuridico come falsità materialecommessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici [art. 476 C.P.] o come falsità ideologica [art. 479 C.P.] commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Ciò anche quando il medico rivesta la qualità di incaricato di pubblico servizio [art. 493 C.P.].
Nella valutazione del caso clinico di nostro figlio è palese la reiterazione della falsità ideologica dove gli atti, pur essendo materialmente privi di contraffazioni e/o alterazioni, contengono refusi e affermazioni non rispondenti al vero, lasciando trasparire la volontà di omettere dati clinici fondamentali. Infatti, anche a fronte di diagnosi sbrigative, le carenze di scrittura e le incompletezze nella compilazione costituiscono, di fatto, il fondamento di gravi censure.
Tutto ciò è stato verificato, valutato ed esposto correttamente, dal CTU di causa nominato dal Tribunale di Genova che, in data 10 aprile u.s., consegnava presso la locale cancelleria le conclusioni riassunte nella fotografia allegata
Quando si tratta di salute o di una parte del corpo umano, non è possibile che il responsabile reintegri lostatus biologico quo ante, a maggior ragione occorre stabilire in precisi termini qualitativi, quantitativi oltre che cronologici [permanenza o transitorietà del danno] il valore biologico-funzionale di ciò che è stato effettivamente perso dal danneggiato, dal che l’importanza del ruolo e dell’attività valutativa del medico-legale. Occorre infatti accertare il valore specifico della menomazione subita nell’economia generale della persona, cioè l’incidenza della menomazione sulla complessiva efficienza psico-fisica del danneggiato e sulla sua capacità di relazioni sociali [danno biologico].
Ma qui entra in gioco ciò che tutta l’Italia deve conoscere. Entra in gioco la politica farmaceutica; quella politica farmaceutica che ha scatenato una bufera mediatica a seguito dell’inchiesta della Magistratura di Trani [ultimamente tornata alla ribalta per aver documentato l'usura delle banche a danno dei propri clienti], quella politica farmaceutica che pretende di silenziare a prescindere le famiglie. In quel periodo abbiamo visto come una grande parte della stampa asservita alla politica farmaceutica ha organizzato attacchi al Magistrato che ha deciso di indagare la correlazione autismo vaccinazioni. Pertanto, non c’è da stupirsi che identico trattamento sia riservato anche ai più deboli, costituenti un nucleo familiare. In questo caso, il nostro.
Ed allora, reagisco con fermezza nel denunciare ulteriormente la frode scientifica in merito all’autismo, ovvero Disturbo dello Spettro Vaccinale; quella reiterata frode scientifica commessa dalla cosiddetta “$cienza degli affari” dove, purtroppo, abbiamo imparato che
se la Scienza in sé è immacolata, tutt’altro che tali sono alcuni dei suoi $acerdoti. Di sicuro, troppi. E sono proprio questi, blasfemi, simoniaci, prostituti, a riscuotere la maggiore attenzione e il maggiore credito a livello generale. Il motivo è semplice: sono funzionali ad un sistema in cui la Scienza non si serve ma la si usa. Anzi, la si violenta per i propri non certo nobili interessi. Pertanto, in merito alla Sindrome Autistica, è impossibile non pensare ai vaccini, preparati di cui si fa un abuso perfino grottesco, non esitando a dipingere gravi malattie del tutto benigne quando non ad inventare pandemie
e, come insegnano i recenti fatti di cronaca, trafficare virus in modo criminale per produrre su misura il relativo vaccino e garantirsi incassi milionari sulla pelle dell’ignara popolazione . In questo gioco al massacro alla salute sono prevalentemente i bambini che pagano il prezzo più importante, ritrovandosi con una vita rovinata dai primi giorni della loro esistenza.
C’è poi anche qualche becero personaggio che si diverte a lanciare messaggi, utilizzando perfino date simboliche che hanno arricchito la cronaca nera del nostro Paese. Ebbene, a questi signori ricordo che fino a quando non leggerò a chiare lettere in un’aula di Tribunale “la Legge NON è uguale per tutti“, mi arrogherò il diritto di assicurare a nostro figlio un’esistenza dignitosa denunciando, in ogni posto e in ogni luogo, il prezzo pagato di una vita rovinata a seguito di un atto sanitario imposto e somministrato con superficiale colpevolezza.
Troppo spesso, pur di negare il ruolo causale delle vaccinazioni in molte reazioni avverse a vaccino, in molte occasioni vengono avanzate ipotesi assolutamente indimostrate e non verificatisi a fronte di una successione temporale ravvicinata e prevista dalla letteratura scientifica ed un altrettanto dato certo [insorgenza ravvicinata di una patologia autoimmune]. Occorre sottolineare che queste eventualità [conseguenze negative di vaccinazioni] ben difficilmente sono attribuibili in via di assoluta certezza o di elevata probabilità alle vaccinazioni stesse, ma resta sempre anche in ambito clinico il dubbio di una certezza di nesso eziologico o anche di una elevata probabilità di rapporto. In clinica è sufficiente il dato di fatto che sia stata attuata una certa pratica sanitaria, nel caso di specie la vaccinazione, e che sia poi comparsa in un tempo altrettanto definito su base epidemiologica una patologia correlabile alla stessa, perché venga riconosciuto un nesso eziopatogenetico, anche se dimostrato soprattutto su base epidemiologica-statistica. Sarà un nesso sostenuto da probabilità più o meno elevata che, comunque, se ha rilievo e validità sul piano clinico, non si vede perché non debba averla, non essendo possibile altro tipo di valenza causale, anche sul piano giuridico. Pretendere, come stanno cercando di fare i politicanti sanitari genovesi asserviti all’industria del farmaco, in una materia piuttosto incerta e relativamente alla quale le conoscenze cliniche attuali sono ancora molto limitate, un nesso eziologico di certezza o di alta probabilità è, ad avviso del sottoscritto, pretesa impossibile, ciò che giuridicamente va sotto il nome di probatio diabolica.
Andare contro a ciò che è certo, incontestabile e corrispondente alla verità dei fatti, ovvero:
- dall’anamnesi si possono escludere patologie familiari e anomalie genetiche;
- non sono state riscontrate complicazioni gravidiche o complicazioni inerenti al parto;
- la gravidanza è trascorsa in maniera decorosa, gli esami prenatali sono stati eseguiti e i risultati erano nella norma;
- il periodo perinatale e post natale è trascorso senza evidenze di rilievo, fu regolare la crescita e lo sviluppo entro i parametri dell’età;
- dopo la prima somministrazione del vaccino la situazione clinica del bambino cambiò radicalmente con comparsa di infezioni cutaneo-mucose che si ripetevano in seguito alla seconda inoculazione;
- le manifestazioni si ripetevano anche alle somministrazioni successive con andamento ingravescente e si associarono a infezioni delle prime vie aeree, episodi di vomito con febbre, otiti ricorrenti e gastroenterite che conducevano al ricovero del [..... omissis ..... ] per [..... omissis ..... ], finché all’età di [..... omissis ..... ] in seguito alla somministrazione del vaccino antimorbillo, antiparotite e antirosolia si presentò un arresto dell’evoluzione maturativa raggiunta, perdita di peso e scarsa crescita;
- in data [..... omissis ..... ] il bambino fu sottoposto a vaccinazione antipneumococcica e il quadro clinico si aggravò ulteriormente con peggioramento dei sintomi già esistenti, specie quelli neurologici, e frequenti episodi di epistassi, presenza di petecchie al volto durante le crisi di pianto con alterazione dei parametri emocoagulativi;
- in data [ ..... omissis ..... ] presso l’ospedale [ ..... omissis ..... ] venne posta diagnosi di Disturbo Autistico con presenza di atipie di interesse sociale e della inter-soggettività, ritardo del linguaggio verbale non compensata da adeguata comunicazione non-verbale, interessi ristretti e stereotipie;
- la presenza di patologie recidivanti e ingravescenti che si sono evidenziate in seguito ad ogni somministrazione dei vaccini sono del tutto coerenti e compatibili con i numerosi casi riportati nella letteratura scientifica;
rappresenta un ulteriore falso ideologico, al quale anche chi sarà chiamato a decidere potrà arrivare a risponderne a suo tempo, in quanto risulta evidente la volontà di omettere dati clinici che evidenziano come nostro figlio, sottoposto alle vaccinazioni, a distanza di un tempo adeguato e ravvicinato, ha sviluppato una patologia clinica identificata clinicamente da molta letteratura scientifica ed anche da documenti confidenziali delle industrie, come reazione avversa a vaccino.
Il ritardo della diagnosi di danno neurologico da vaccinazione, è quasi sempre la risultante di una mancata consapevolezza di queste complicanze nella popolazione generale, ma anche e molto nei medici perché la letteratura scientifica è sempre stata piuttosto scarna al riguardo e forse anche reticente per non indurre panico nelle popolazioni e in questo modo evitare di ridurre il numero della popolazione che viene sottoposta a vaccinazione.
Voler quindi tentare di negare l’evidenza, o rendere solo scarsamente probabile un nesso eziologico tra alcune vaccinazioni e reazioni avverse di singoli e rari bambini che vengono sottoposti a vaccinazione, è francamente una forzatura da denunciare pubblicamente; se non altro per il buon motivo che nel caso di nostro figlio, quasi sempre, non è dimostrabile, ma neanche dimostrabile in via di possibilità o di altrettanto scarsa probabilità, un’altra patogenesi del danno.
Il cosiddetto criterio di esclusione di altre cause, rappresenta come è noto un criterio ulteriore, oltre alcriterio temporale ed il criterio di efficienza lesiva del vaccino ed il criterio topografico circa la sede della lesione utilizzabile in ambito medico legale e anche medico giuridico e non si comprende perché, nel caso specifico, vuole essere stravolto per “capricci di politica sanitaria“.
Fra l’altro, ascoltare in sede di perizia la solita storiella relativa al medico britannico A. Wakefield è quanto di più ridicolo e oltraggioso nei confronti di un bambino danneggiato; basti ricordare semplicemente che un noto ricercatore danese, Poul Thorsen, coinvolto in una serie di studi tesi a rifiutare la correlazione fra autismo e vaccinazioni, figura fra i maggiori ricercati dal Governo americano con numerosi capi d’imputazioneper frode, riciclaggio e manipolazione dei dati in merito a ricerche sull’Autismo
La legge 210/92 ed il suo significato medico legale
Art. 11. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico – fìsica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.2. L‘indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali4. I benefici di cui alla personale le legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata , i danni di cui al comma l; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato Estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie, ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Poiché nel caso in esame, si tratta di valutare probandi postumi in derivazione da un trattamento vaccinale, in riferimento alla norma riportata, interessano, dell’art. 1, il primo ed il quarto comma.
Il primo comma stabilisce, difatti, che il diritto, all’indennità sorge in chi abbia riportato “lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica” a cagione di vaccinazioni.
Tale formulazione comporta che tutto l’assetto normativo della L. 210/1992 vada a porsi sotto la più ampia egida della legislazione previdenziale in tema di “pensionistica per causa di servizio o di guerra o privilegiata”, ove appunto è lo Stato che si fa carico di concedere appannaggi o capitali a soggetti che abbiano patito minorazioni per superiori ragioni di Stato.
L’aspetto “privilegiato” di tale pensionistica consiste, appunto, nel fatto che non è necessario avere versato alcun premio assicurativo ovvero contributo a speciali istituti per vedersi riconosciuto il beneficio: basta che la menomazione discenda da un obbligo imposto dallo Stato al singolo [in tal senso, rientrano nella categoria: militari, impiegati della pubblica amministrazione ai vari livelli, e, in virtù della L. 210/92, anche chi ha dovuto subire ope legis interventi sanitari produttivi di patologie].
Tale la ratio della normativa. Tuttavia in merito alla L. 210/1992, non può non osservarsi che il rilievo dato al fatto di subìte emotrasfusioni [aspetto che non interessa, veramente, il caso de quo ma a cui si accenna per completezza, onde avere piena contezza della Norma su cui si fonda la presente consulenza], in sé e per sé, non corrisponde “strictu senso” ad interventi imposti dallo Stato da una Legge speciale ai fini di tutela della salute pubblica; ciò non di meno, il Legislatore ha ritenuto di ampliare l’indennità anche qualora il soggetto singolo, vuoi a cagione di intervento chirurgico, vuoi per patologie croniche che necessitano continuo sostegno, sia stato sottoposto ad inoculazione, unica o ripetuta [emotrasfusi occasionali o politrasfusi], di sangue eterologo dal quale siano derivate menomazioni. In tal senso, la Legge 210/1992 può interpretarsi come una forma di “allargamento” della pensionistica privilegiata, ove lo Stato si fa carico del cittadino non tanto perché ha subito minorazioni per un fatto imposto, bensì perché tale è intervenuta per mancata vigilanza, anche incolpevole, dello Stato e per lui, del Servizio Sanitario Nazionale, sul suo stato di salute.
Il Nesso di causa nella Legge 210/92 di ambito previdenziale
In merito alle caratteristiche concettuali inerenti la dottrina della causalità in ambito di equo indennizzo cosi come specialmente inteso dalla Legge 210/1992, si rammenta che in giurisprudenza assai dibattuta è la questione inerente la valenza probatoria, nei giudizi civili di risarcimento dei danni, del riconoscimento del nesso etiologico contenuto nei verbali redatti dalle Commissioni Mediche ospedaliere.
In altri termini, si è discusso se i verbali della C.M.O., redatti ai sensi della L. 210/1992, abbiano un peso probatorio tale da essere utilizzati anche nei procedimenti prettamente civilistico – risarcitivi.
E, per vero, dottrina recente ritiene che tale non sia possibile, in quanto l’accertamento del rapporto di causalità nel giudizio di cui alla legge 210/1992 non viene usualmente esperito secondo i rigidi criteri di prova richiesti dall’art. 2043 C.c., trattandosi di procedura volta ad ottenere un beneficio di natura assistenziale e solidaristica.
Difatti, diversamente argomentando, cioè a, dire introducendo in tale ambito la criteriologia probatoria propria del procedimento civile, verrebbe stravolto lo spirito stesso della L. 210/1992, la cui ratio è quella di consentire ai soggetti danneggiati di chiedere ed ottenere celermente dallo Stato un indennizzo, senza dovere dare puntuale dimostrazione degli elementi che danno luogo alla responsabilità civile.
A parere del sottoscritto le CMO svolgono un ruolo essenziale ed estremamente utile per la collettività allorché attuano con precisione quanto specificatamente previsto in tema di nesso di causalità in ambito di L. 210/92 svolgendo in modo scientifico il loro preciso compito di individuazione della pura ragionevolezza del rapporto causale fra vaccinazione e danno attuando in questo senso quanto auspicato dal legislatore e cioè il risarcimento di un danno previsto come possibile ad un atto medico imposto per legge o almeno fortemente raccomandato con finalità di difesa della salute a livello di massa ma con costi a volte anche gravissimi a livello di singoli individui per motivazioni a livello scientifico in alcuni casi ancora da scoprire.
In altri termini, l’intento della normativa assistenziale è da intendersi nel senso di agevolare il danneggiato sotto il profilo probatorio rispetto all’ordinaria azione risarcitoria, talché ne discende che quanto viene argomentato sulla scorta della L. 210/1992, può solo essere considerato con esclusivo riferimento alla L. 210/1992 stessa e non può essere sic et simpliciter trasferito agli altri ambiti del diritto, e questo per il motivo che qui, come anzidetto, nella costruzione del nesso causale, non possono seguirsi i rigidi criteri imposti dalla dottrina inerente l’art. 40 – 41 C.p. e I’art. 2043 C.c., pena un fatale restringersi dei giudizi favorevoli per il ricorrente, il che sarebbe situazione contraria al concetto etico stesso della norma.
A prova di ciò vi è il fatto che, in materia previdenziale, possibile è il ricorrere, ai fini del riconoscimento della sussistenza del nesso causale, persino a semplici presunzioni [ovviamente fondate], il che è a dire a categorie identiche assai lontane da quelle richieste ai fini della dimostrazione in ambito di Responsabilità civile. Si veda al proposito la Sentenza dell’8 aprile 2004, n.6899 della Cassazione, Sezione Lavoro:
“...nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici“.
Il che sottolinea, appunto, la natura specialissima della L. 210/1992.
Considerazioni sul caso specifico
Il sottoscritto ritiene assolutamente evidente la difficoltà di valutazione del caso, legata non solo alle scarse informazioni sugli effetti negativi delle vaccinazioni, ma anche alla scarsissima conoscenza scientifica dell’eziologia dell’autismo, termine generico con il quale si definisce uno spettro di disordini comportamentali. Però, ribadisco che la diagnosi in psichiatria è una banale questione grammaticale! Un modo come un altro per mettere il nome a un quadro clinico, a un fenomeno, così, dopo che gli hai trovato il nome, quel fenomeno ti pare meno ignoto.
La descrizione delle malattie psichiatriche è basata sul DSM americano, il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders dell’American Psychiatric Association, e sull’ICD, l’International Classification Deseases, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è una pura convenzione nominalistica, di scarso valore oggettivo!
Una descrizione delle malattie che, unica tra le classificazioni mediche, non trova mai, per nessuna delle sue sindromi, un correlato eziologico che sia uno! Eppure li hanno cercati i markers delle cosiddette “disabilità mentali“, non è che non li abbiano cercati. Ma niente. Zero assoluto! I disturbi psichiatrici sono gli unici, in Medicina, senza un’eziologia definita, senza una patogenesi accertata, senza alterazioni anatomopatologiche, senza terapie mirate.
Di prassi, le CMO, e l’Ufficio Medico Legale del Ministero immediatamente dopo, si schierano sempre per una esclusione, assoluta quanto indimostrata, di tutti quei fattori che, pur conscio che uno per uno potrebbero essere scarsamente indicativi o quantomeno abbastanza comuni nella fase della crescita del bambino, accolti nel loro insieme, e soprattutto nella correlazione cronologica con le vaccinazioni,assumono un significato probante.
Indubbiamente in altri analoghi procedimenti elementi diagnostici quali manifestazioni di reazioni più esplicite alla vaccinazione, tipo encefaliti franche o encefalomieliti o danni organici meglio diagnosticabili, hanno indubbiamente favorito la conclusione di una correlazione certa tra la vaccinazione stessa e l’insorgenza della patologia della sindrome autistica, e già questo avrebbe potuto indurre ad una maggiore riflessione sul fatto che le vaccinazioni possano produrre questo tipo di danno.
Ritengo opportuno quindi ribadire che le argomentazioni addotte dalla politica del Ministero della Salute, soprattutto per quanto riguarda la richiesta di nominare “consulenti amici” che negano a prescindere un rapporto causale tra le vaccinazioni e l’autismo, si inquadra in criteri generalizzanti che non possono essere applicati a singoli casi, soprattutto laddove il criterio di consequenzialità temporale dimostra in modo inequivocabile il rapporto causale fra i vaccini praticati e le patologie che si sono successivamente manifestate, considerazione certamente valida se altrettante numerose sentenze di Tribunali italiani l’hanno accolta nel confermare il diritto di numerose famiglie all’indennizzo previsto dalla Legge 210/92.
Al sottoscritto, con tutti i limiti di una conoscenza personale, risulta infatti che sono state emesse in svariati tribunali d’Italia decine di sentenze favorevoli al riconoscimento del nesso di causalità fra la vaccinazione e l’insorgenza di una patologia ad origine autoimmune come il Disturbo dello Spettro Autistico: solo a mia conoscenza ne risultano 3 a Milano, 3 a Genova, 1 ad Ascoli Piceno, 1 a Padova, 1 a Teramo, 2 a Busto Arsizio, 2 a Livorno, 1 a Cagliari, 1 a Rieti, 1 a Crema, 1 a Bergamo, 1 a Rimini, 1 a Torino, 1 a Cuneo, 1 a Pesaro e nei casi in cui il giudizio è stato contestato la corte d’Appello ne ha confermato 2 a Milano, 1 a l’Aquila 1 ad Ancona e altre sono in divenire prossimamente.
Mai come in questo caso, dove le evidenze sono così eclatanti, soprattutto per il fatto che una serie di accertamenti diagnostici più precisi non sono stati eseguiti al momento opportuno, gli elementi prodotti dal sottoscritto rappresentano importanti argomenti a sostegno del rapporto causale fra la vaccinazione e la reazione avversa, mentre nulla emerge a favore di motivazioni differenti sull’insorgenza della patologia cerebrale e comportamentale che ha colpito nostro figlio che non sia una pura ipotesi casuale.
A fronte dei gravi disturbi neurologici presentati da nostro figlio in seguito ad ogni ciclo vaccinale, e opportunamente segnalati dai noi genitori al personale medico, la generale sottovalutazione del possibile rapporto causale fra vaccinazioni e patologie neurologiche ha fatto sì che non sono mai stati effettuati accertamenti mirati in questa direzione, accertamenti che svolti in tempo utile avrebbero potuto portare ad individuare i gravi danni fisici riportati.
Ma c’è qualcosa che va oltre tutto ciò. Il sottoscritto è un professionista sanitario che gode di buona stima e referenza e, qualora venisse assicurata ragione in ambito giuridico, comporterebbe un grave problema per taluni funzionari corrotti e asserviti al più grande sistema che gode dei guadagni derivanti dalla malattia cagionata all’altrui individuo. Proprio per questo proseguono ad essere lanciati segnali di convegni, incontri e articoli di lacchè, che hanno come denominatore comune la città di Genova; sono tutti tentativi di taluni giocatori di scacchi per influire in negativo sulla nostra partita.
E’ decisamente un ulteriore insulto che il nuovo CTU di causa, nominato per fare un piacere ai capricci Ministeriali, ha scelto di avvalersi di un ausiliario [ne ha facoltà] che, a margine di posizioni deboli e più volte sbugiardate, critica apertamente l’operato della Magistratura. Ad ogni persona dotata di intelletto risulta palese che, al di là della contraddizione dettata probabilmente da venali questioni economiche,vengono a mancare i requisiti di indipendenza e imparzialità del CTU sanciti dallo stesso codice penale.
Forse l’estrema indulgenza nei confronti dei medici legali “simpatici al Ministero della Salute” ha convinto i più dell’inesistenza di disposizioni a favore delle vittime di una valutazione errata, dimenticando invece l’ampio campo di applicazione della norma penale nell’ipotesi di una consulenza pilotata: Falso in perizia [art. 373 cp], Frode processuale [art. 374 cp], Omissione di atti d’ufficio [art. 328 cp], Rifiuto di atti legalmente dovuti [art. 366 cp], Omissione di denuncia [art. 361 cp], Falsità in atti commessa da pubblico ufficiale [artt. 476-80, 483], Consulenza-patrocinio infedele [art. 380 cp], Peculato [artt. 314 ss] ecc. ecc.
E allora, in considerazione degli abusi che si vogliono attuare sul privato cittadino, e nella circostanza su di noi, scrivo molto serenamente che ad ogni azione corrisponde una reazione pari e contraria: la penna è più potente del ciottolo e può diventare più dannosa di una sassata diventando il mezzo per scatenare una civile rivoluzione per la salute a tutela dei nostri figli danneggiati.
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Fonte: Autismo e Vaccini
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