Orazio Fergnani , Rorro David e Giorgio Vitali , il 31-5-2017 , hanno PRESENTATA QUERELA CONTRO LO PSEUDO DECRETO LEGGE SUI VACCINI . leggi le motivazioni e condividi :
ROMA, 31/05/2017
Al Comando stazione dei Carabinieri
Alla Procura Della Repubblica Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
E, p.c. Ad Altri
Querela/denuncia per l’incostituzionale, illegale ed illecito d.l. approvato in data 19 maggio
2017 (non rintracciabile) sulla obbligatorietà di vaccinazione in danno dei cittadini italiani.
Al Comando stazione dei Carabinieri
Alla Procura Della Repubblica Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
E, p.c. Ad Altri
Querela/denuncia per l’incostituzionale, illegale ed illecito d.l. approvato in data 19 maggio
2017 (non rintracciabile) sulla obbligatorietà di vaccinazione in danno dei cittadini italiani.
CONTRO :
1) Il Presidente del consiglio dei ministri Paolo Gentiloni;
2) I firmatari del decreto in oggetto appartenenti a Consiglio dei Ministri del Governo Gentiloni;
3) Il Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin;
4) Il Ministro Guardasigilli Andrea Orlando;
5) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246c.p.);
6) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
7) Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali; (rt. 289 c.p.);
8) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
9) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
10) Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
11) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
12) Associazione a delinquere (art.416 bis);
13) Tentata strage (art. 422c.p.);
14) Tentata epidemia (art. 438 c.p.);
15) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
16) Commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.);
17) Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.);
18) Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.);
19) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
20) Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);
21) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici(art. 479 c.p.);
22) Falsità ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art. 480c.p.);
23) Rialzo e ribasso fraudolento di prez. sul pub. Merc. o nelle borse di comm. (art. 501 c.p.);
24) Tentato omicidio (art. 575 c.p.);
25) Tentata lesione personale (art. 582 c.p.);
26) Tentata truffa (art.640 c.p.);
27) Pubb. o diff. di notizie false, esagerate o tenden., atte a turbare l’ordine pubb. (art. 656c.p.);
28) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
29) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
2) I firmatari del decreto in oggetto appartenenti a Consiglio dei Ministri del Governo Gentiloni;
3) Il Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin;
4) Il Ministro Guardasigilli Andrea Orlando;
5) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246c.p.);
6) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
7) Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali; (rt. 289 c.p.);
8) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
9) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
10) Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
11) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
12) Associazione a delinquere (art.416 bis);
13) Tentata strage (art. 422c.p.);
14) Tentata epidemia (art. 438 c.p.);
15) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
16) Commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.);
17) Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.);
18) Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.);
19) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
20) Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati o autoriz.amministr. (art. 477 c.p.);
21) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici(art. 479 c.p.);
22) Falsità ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art. 480c.p.);
23) Rialzo e ribasso fraudolento di prez. sul pub. Merc. o nelle borse di comm. (art. 501 c.p.);
24) Tentato omicidio (art. 575 c.p.);
25) Tentata lesione personale (art. 582 c.p.);
26) Tentata truffa (art.640 c.p.);
27) Pubb. o diff. di notizie false, esagerate o tenden., atte a turbare l’ordine pubb. (art. 656c.p.);
28) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
29) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :
Costituzione : Artt. 2; 32; 73; 76; 77.-
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,.. omissis ….
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I FATTI :
In Italia l’ampliamento dell’obbligo vaccinale ha scatenato, a ragion veduta e con giusto risentimento… un infernale putiferio . Sono tanti i motivi e le ragioni di malcontento che girano attorno ad un tema così importante di ordine interpersonale, famigliare, statale su materie di primario valore, quali la morale, la responsabiità, la salute individuale e sociale…. Etc., etc..-. Esaminiamo e vediamo nel
dettaglio.
PRIMO PUNTO
18 mag 2017
Vaccini, il Consiglio superiore di sanità: «È emergenza, sì all’obbligo»
Il Consiglio superiore di sanità (Css) interviene con tutto il suo peso specifico nel dibattito sull’obbligo vaccinale a scuola: «Oggi siamo in una situazione di emergenza – afferma la presidente Roberta Siliquini – peraltro purtroppo prevista da tempo. Le coperture vaccinali sono ben al di sotto del 90% (quando il livello per garantire l’immunità collettiva è del 95%).
Malgrado tutte le attività di sensibilizzazione e di offerta attiva svolte in questi anni con estrema abnegazione e professionalità dai servizi di prevenzione e dai pediatri, malgrado anche gli interventi sanzionatori degli anni scorsi che non hanno sortito alcun effetto». Le sanzioni, sottolinea Siliquini, «non proteggono la salute ed è specifico dovere di un Paese civile proteggere la vita di chi non si può vaccinare. Un bambino morto per una malattia infettiva non ha purtroppo più alcun diritto, tantomeno quello allo studio. Era suo diritto essere protetto».
Per la presidente del Css, è per questo «fondamentale riaffermare che l’eliminazione e la riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino rappresenta una priorità per il nostro Paese, da ottenere attraverso strategie efficaci e omogenee da realizzare sul territorio nazionale».
Silquini cita la mozione approvata di recente dal Comitato nazionale di Bioetica: «È necessario porre in essere, in caso di situazioni di allarme, azioni ripetute e adottare provvedimenti di urgenza – ed eventuali interventi legislativi- necessari a ripristinare o raggiungere un livello accettabile di sicurezza sanitaria ottenibile mediante il mantenimento di elevate coperture vaccinali».
SECONDO PUNTO
19 Maggio 2017
TESTO DEL DECRETO CONSIGLIO DEI MINISTRI
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministe
ro&id=2951
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra della salute Beatrice Lorenzin, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
Il decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, superando l’attuale frammentazione normativa.
In questa prospettiva, che tiene conto anche degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale,vengono dichiarate obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di appartenenza, le vaccinazioni di seguito indicate:
· anti-poliomelitica;
· anti-difterica;
· anti-tetanica;
· anti-epatite B;
· anti-pertosse;
· anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
· anti-meningococcica B;
· anti-meningococcica C;
· anti-morbillo;
· anti-rosolia;
· anti-parotite;
· anti-varicella.
Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo di vaccinazione, il decreto dispone le seguenti misure:
· in caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 7.500,00. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie
· anche nella scuola dell’obbligo, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d’ufficio punito dall’art. 328 c.p.
· il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale non possono essere iscritti agli asili nido ed alle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 5 giorni, alla Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all’obbligo vaccinale · anche nella scuola dell’obbligo, i minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute sono di norma inseriti dal dirigente scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati
· se un bambino ha già avuto le patologie indicate deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi
· a decorrere dal 1° giugno 2017 il Ministero della salute avvia una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela dellasalute. Nell’ambito della campagna, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuovono, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori
· le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico.
TERZO PUNTO
Ma cosa dice la legge attuale?
Partiamo dalle normativa europea. L’Unione Europea, pur consigliando gli Stati di dotarsi di vaccini non ne prevede l’obbligo. E sul punto gli Stati sono divisi: in alcuni la vaccinazione è obbligatoria (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), mentre in altri non lo è (Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia). Esiste infine un gruppo di lavoro legato ad un progetto (Venice III) collegato all’OMS che studia la possibilità di coordinare le politiche europee sui vaccini, senza però che si sia raggiunto un punto di arrivo in tal senso.
In Italia l’obbligatorietà dei vaccini fu introdotta dalla legge Crispi 5849/1888 per poi essere abolita successivamente. Divennero poi obbligatorie le vaccinazioni contro la difterite (1939), la poliomielite (1966), il tetano (1968) e l’epatite B (1991).
Attualmente, le vaccinazioni per l’infanzia obbligatorie per legge sono quattro:
1. antidifterica (Legge 6 giugno 1939, n. 891),
2. antipoliomielitica (Legge 4 febbraio 1966, n. 51),
3. antitetanica (Legge 5 marzo 1968, n. 292),
4. antiepatite virale B (Legge 27 maggio 1991, n. 165).
Le vaccinazioni contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b (Hib), sono fortemente raccomandate dalla legge, ma non imposte.
Ma quali sono le conseguenze per la mancata vaccinazione obbligatoria?
A quanto pare nessuna.
Da una parte, l’art.9 del Decreto Legge 273/1994 (convertito con legge 490//1995) prevede che “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica”.
Dall’altra, il DPR 355/1999 prevede un obbligo da parte delle scuole di accertare se siano state effettuate le vaccinazioni obbligatorie e, nel caso in cui non siano effettuate, di informare le ASL per i “tempestivi interventi”, ma al contempo, lo stesso decreto recita: “La mancata certificazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligoo agli esami”. Il che è come dire “non è obbligatorio vaccinarsi, ma la scuola può intervenire” (come e in che modo non si sa e la legge non lo specifica).
Esiste poi un piano nazionale di prevenzione vaccinale che fornisce linee guida (ma anche qui non obblighi) da seguire per le singole regioni.
Ogni Regione predispone il proprio calendario vaccinale, potendolo adeguare alle esigenze contingenti del momento; ad esempio delibere regionali possono prevedere ad hoc, per diffusione di determinate malattie, l’obbligo momentaneo di vaccinarsi per determinate categorie di persone.
Negli ultimi anni molte Regioni hanno abolito, con leggi regionali o di fatto (es. circolari/direttive), l’obbligatorietà della vaccinazione: Veneto (dal 2007), Trentino (2011/2012), Toscana ( v. delibera nr. 369 del 22-05-2006), Piemonte (che ha sostituito il termine obbligatori con prioritari), Emilia-Romagna (v. delibera nr. 256 del 13-03-2009). In altre regioni sono state sentenze dei tribunali a renderle di fatto facoltative (es. Puglia, Marche).
Questa tendenza è stata recentemente invertita: lo scorso 22 novembre, infatti, l’Emilia-
Romagna ha approvato una legge regionale che introduce l’obbligatorietà dei vaccini per essere ammessi agli asili nido. Segue l’annuncio della Regione Toscana sopra ricordato.
Dando infine uno sguardo alla giurisprudenza sul tema, il quadro che ne esce è il seguente:
· non esiste sanzione né penale né amministrativa per i genitori che decidano di non vaccinare i figli;
· sono illegittime le misure coercitive indirette adottate da alcune ASL (sottrazione della potestà genitoriale, ricovero del bambino in istituto, o coercizione con l’intervento della forza pubblica;
· Dal momento che esistono serie possibilità di effetti collaterali sulla salute del bambino, la scelta di vaccinare o no i figli spetta ai genitori, che devono dichiarare espressamente i motivi per cui intendono non sottoporre il figlio alla vaccinazione obbligatoria.
· Il diritto di scelta è un diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 32
della Costituzione, il quale al secondo comma afferma che: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
In conclusione: l’attuale quadro normativo prevede talune vaccinazioni obbligatorie ma le stesse sono regolate da norme imperfette, ovvero prive di sanzione e di qualunque coercibilità.
Alla luce dei fatti, le polemiche sollevate appaiono affievolirsi e le norme di cui tanto si discute, sulla base degli effetti concreti che producono, assomigliano piuttosto a “raccomandazioni travestite da obblighi”.
QUARTO PUNTO
Ma entrando nel merito….potrebbero essere duemila i bambini italiani che l’anno scorso hanno subito un danno da vaccino importante. E sono stati ignorati. Poco clamore anche sugli altri 5.397
– non solo bimbi, anche adolescenti e anziani – che hanno avuto una conseguenza post vaccinazione non considerata seria.
Già. Nel rapporto Osmed di Aifa sono calcolati 7.892 effetti collaterali. (Cliccate qui leggendo da pag 549). Si dice poi che “analogamente agli anni precedenti, circa un terzo, (il 32%), delle segnalazioni è stato definito grave”. Ma poi si scopre che la percentuale dei casi gravi, il 32%, si riferisce a farmaci e vaccini insieme.
Come mai non sono riportati i numeri esatti e c’è – soltanto per la gravità – una percentuale confon-den-te?
Mistero.
E perché ai genitori che stanno per vaccinare i loro figli non si mostrano questi numeri? Come mai i giornali non hanno mai riportato la notizia di un solo effetto collaterale da vaccino considerato grave?
Abbiamo visto qui che la Fnomceo dichiara che i vaccini sono sicurissimi e che sono sottoposti a studi randomizzati e controllati quando non è vero.
Ora scopriamo che gli effetti collaterali gravi provocati dai vaccini superano di dieci volte i casi di meningite da meningococco che sono “appena” 163 all’anno. Eppure l’eco di questi ultimi è talmente amplificata che, ad ogni infezione, pare di rivivere la peste bubbonica descritta dal Manzoni.
Nel Paese che sta decidendo se imporre l’obbligo di vaccinazione per ammettere i bambini all’asilo nido, duemila famiglie precipitano ogni anno nel buco nero di un effetto collaterale valutato grave.
Quali sono questi effetti? Mistero numero due. Sono indicati solo il ricovero in ospedale, non i motivi. Incredibile come si riescano a riempire più di 500 pagine facendo lo slalom per evitare
accuratamente …i fatti.
Non si dà voce alla tragedia che fa svoltare all’improvviso dalla salute alla malattia.
Non è tutto. Nella tabella di pag 549 del rapporto Osmed si nota che l’80% degli effetti collaterali avviene sotto i due anni di età. Come mai? È una delle spiegazioni che ci potrebbero arrivare ora che il ministero sta investendo 495.500 euro nella campagna pro-vaccini. Intanto, tre ipotesi: o i bambini sono più delicati o affrontano un numero più alto di vaccinazioni rispetto agli adulti. O entrambe le cose.
Andando poi a spulciare i dati degli anni passati emerge che i danni da vaccino sono in crescita galoppante. Nel 2003 vi erano in tutto 740 casi, nel 2015 si è passati a 7.892. Se i numeri non
sono un’opinione, l’aumento è del 966%!
Nel 2014 i casi di reazioni avverse sono stati 8.182; nel 2013: 3.727; nel 2012: 2.555; nel 2011:
2.430; nel 2003: 750.
Un trend in impennata che il presidente di Aifa, Luca Pani, commenta così: “Nel 2015 è stata dedicata particolare attenzione alle attività volte a garantire maggior trasparenza e vi è più tempestività nel registrare le informazioni di farmaco vigilanza”.
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :
Costituzione : Artt. 2; 32; 73; 76; 77.-
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,.. omissis ….
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I FATTI :
In Italia l’ampliamento dell’obbligo vaccinale ha scatenato, a ragion veduta e con giusto risentimento… un infernale putiferio . Sono tanti i motivi e le ragioni di malcontento che girano attorno ad un tema così importante di ordine interpersonale, famigliare, statale su materie di primario valore, quali la morale, la responsabiità, la salute individuale e sociale…. Etc., etc..-. Esaminiamo e vediamo nel
dettaglio.
PRIMO PUNTO
18 mag 2017
Vaccini, il Consiglio superiore di sanità: «È emergenza, sì all’obbligo»
Il Consiglio superiore di sanità (Css) interviene con tutto il suo peso specifico nel dibattito sull’obbligo vaccinale a scuola: «Oggi siamo in una situazione di emergenza – afferma la presidente Roberta Siliquini – peraltro purtroppo prevista da tempo. Le coperture vaccinali sono ben al di sotto del 90% (quando il livello per garantire l’immunità collettiva è del 95%).
Malgrado tutte le attività di sensibilizzazione e di offerta attiva svolte in questi anni con estrema abnegazione e professionalità dai servizi di prevenzione e dai pediatri, malgrado anche gli interventi sanzionatori degli anni scorsi che non hanno sortito alcun effetto». Le sanzioni, sottolinea Siliquini, «non proteggono la salute ed è specifico dovere di un Paese civile proteggere la vita di chi non si può vaccinare. Un bambino morto per una malattia infettiva non ha purtroppo più alcun diritto, tantomeno quello allo studio. Era suo diritto essere protetto».
Per la presidente del Css, è per questo «fondamentale riaffermare che l’eliminazione e la riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino rappresenta una priorità per il nostro Paese, da ottenere attraverso strategie efficaci e omogenee da realizzare sul territorio nazionale».
Silquini cita la mozione approvata di recente dal Comitato nazionale di Bioetica: «È necessario porre in essere, in caso di situazioni di allarme, azioni ripetute e adottare provvedimenti di urgenza – ed eventuali interventi legislativi- necessari a ripristinare o raggiungere un livello accettabile di sicurezza sanitaria ottenibile mediante il mantenimento di elevate coperture vaccinali».
SECONDO PUNTO
19 Maggio 2017
TESTO DEL DECRETO CONSIGLIO DEI MINISTRI
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministe
ro&id=2951
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra della salute Beatrice Lorenzin, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
Il decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, superando l’attuale frammentazione normativa.
In questa prospettiva, che tiene conto anche degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale,vengono dichiarate obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di appartenenza, le vaccinazioni di seguito indicate:
· anti-poliomelitica;
· anti-difterica;
· anti-tetanica;
· anti-epatite B;
· anti-pertosse;
· anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
· anti-meningococcica B;
· anti-meningococcica C;
· anti-morbillo;
· anti-rosolia;
· anti-parotite;
· anti-varicella.
Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo di vaccinazione, il decreto dispone le seguenti misure:
· in caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 7.500,00. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie
· anche nella scuola dell’obbligo, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d’ufficio punito dall’art. 328 c.p.
· il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale non possono essere iscritti agli asili nido ed alle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 5 giorni, alla Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all’obbligo vaccinale · anche nella scuola dell’obbligo, i minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute sono di norma inseriti dal dirigente scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati
· se un bambino ha già avuto le patologie indicate deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi
· a decorrere dal 1° giugno 2017 il Ministero della salute avvia una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela dellasalute. Nell’ambito della campagna, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuovono, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori
· le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico.
TERZO PUNTO
Ma cosa dice la legge attuale?
Partiamo dalle normativa europea. L’Unione Europea, pur consigliando gli Stati di dotarsi di vaccini non ne prevede l’obbligo. E sul punto gli Stati sono divisi: in alcuni la vaccinazione è obbligatoria (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), mentre in altri non lo è (Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia). Esiste infine un gruppo di lavoro legato ad un progetto (Venice III) collegato all’OMS che studia la possibilità di coordinare le politiche europee sui vaccini, senza però che si sia raggiunto un punto di arrivo in tal senso.
In Italia l’obbligatorietà dei vaccini fu introdotta dalla legge Crispi 5849/1888 per poi essere abolita successivamente. Divennero poi obbligatorie le vaccinazioni contro la difterite (1939), la poliomielite (1966), il tetano (1968) e l’epatite B (1991).
Attualmente, le vaccinazioni per l’infanzia obbligatorie per legge sono quattro:
1. antidifterica (Legge 6 giugno 1939, n. 891),
2. antipoliomielitica (Legge 4 febbraio 1966, n. 51),
3. antitetanica (Legge 5 marzo 1968, n. 292),
4. antiepatite virale B (Legge 27 maggio 1991, n. 165).
Le vaccinazioni contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b (Hib), sono fortemente raccomandate dalla legge, ma non imposte.
Ma quali sono le conseguenze per la mancata vaccinazione obbligatoria?
A quanto pare nessuna.
Da una parte, l’art.9 del Decreto Legge 273/1994 (convertito con legge 490//1995) prevede che “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica”.
Dall’altra, il DPR 355/1999 prevede un obbligo da parte delle scuole di accertare se siano state effettuate le vaccinazioni obbligatorie e, nel caso in cui non siano effettuate, di informare le ASL per i “tempestivi interventi”, ma al contempo, lo stesso decreto recita: “La mancata certificazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligoo agli esami”. Il che è come dire “non è obbligatorio vaccinarsi, ma la scuola può intervenire” (come e in che modo non si sa e la legge non lo specifica).
Esiste poi un piano nazionale di prevenzione vaccinale che fornisce linee guida (ma anche qui non obblighi) da seguire per le singole regioni.
Ogni Regione predispone il proprio calendario vaccinale, potendolo adeguare alle esigenze contingenti del momento; ad esempio delibere regionali possono prevedere ad hoc, per diffusione di determinate malattie, l’obbligo momentaneo di vaccinarsi per determinate categorie di persone.
Negli ultimi anni molte Regioni hanno abolito, con leggi regionali o di fatto (es. circolari/direttive), l’obbligatorietà della vaccinazione: Veneto (dal 2007), Trentino (2011/2012), Toscana ( v. delibera nr. 369 del 22-05-2006), Piemonte (che ha sostituito il termine obbligatori con prioritari), Emilia-Romagna (v. delibera nr. 256 del 13-03-2009). In altre regioni sono state sentenze dei tribunali a renderle di fatto facoltative (es. Puglia, Marche).
Questa tendenza è stata recentemente invertita: lo scorso 22 novembre, infatti, l’Emilia-
Romagna ha approvato una legge regionale che introduce l’obbligatorietà dei vaccini per essere ammessi agli asili nido. Segue l’annuncio della Regione Toscana sopra ricordato.
Dando infine uno sguardo alla giurisprudenza sul tema, il quadro che ne esce è il seguente:
· non esiste sanzione né penale né amministrativa per i genitori che decidano di non vaccinare i figli;
· sono illegittime le misure coercitive indirette adottate da alcune ASL (sottrazione della potestà genitoriale, ricovero del bambino in istituto, o coercizione con l’intervento della forza pubblica;
· Dal momento che esistono serie possibilità di effetti collaterali sulla salute del bambino, la scelta di vaccinare o no i figli spetta ai genitori, che devono dichiarare espressamente i motivi per cui intendono non sottoporre il figlio alla vaccinazione obbligatoria.
· Il diritto di scelta è un diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 32
della Costituzione, il quale al secondo comma afferma che: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
In conclusione: l’attuale quadro normativo prevede talune vaccinazioni obbligatorie ma le stesse sono regolate da norme imperfette, ovvero prive di sanzione e di qualunque coercibilità.
Alla luce dei fatti, le polemiche sollevate appaiono affievolirsi e le norme di cui tanto si discute, sulla base degli effetti concreti che producono, assomigliano piuttosto a “raccomandazioni travestite da obblighi”.
QUARTO PUNTO
Ma entrando nel merito….potrebbero essere duemila i bambini italiani che l’anno scorso hanno subito un danno da vaccino importante. E sono stati ignorati. Poco clamore anche sugli altri 5.397
– non solo bimbi, anche adolescenti e anziani – che hanno avuto una conseguenza post vaccinazione non considerata seria.
Già. Nel rapporto Osmed di Aifa sono calcolati 7.892 effetti collaterali. (Cliccate qui leggendo da pag 549). Si dice poi che “analogamente agli anni precedenti, circa un terzo, (il 32%), delle segnalazioni è stato definito grave”. Ma poi si scopre che la percentuale dei casi gravi, il 32%, si riferisce a farmaci e vaccini insieme.
Come mai non sono riportati i numeri esatti e c’è – soltanto per la gravità – una percentuale confon-den-te?
Mistero.
E perché ai genitori che stanno per vaccinare i loro figli non si mostrano questi numeri? Come mai i giornali non hanno mai riportato la notizia di un solo effetto collaterale da vaccino considerato grave?
Abbiamo visto qui che la Fnomceo dichiara che i vaccini sono sicurissimi e che sono sottoposti a studi randomizzati e controllati quando non è vero.
Ora scopriamo che gli effetti collaterali gravi provocati dai vaccini superano di dieci volte i casi di meningite da meningococco che sono “appena” 163 all’anno. Eppure l’eco di questi ultimi è talmente amplificata che, ad ogni infezione, pare di rivivere la peste bubbonica descritta dal Manzoni.
Nel Paese che sta decidendo se imporre l’obbligo di vaccinazione per ammettere i bambini all’asilo nido, duemila famiglie precipitano ogni anno nel buco nero di un effetto collaterale valutato grave.
Quali sono questi effetti? Mistero numero due. Sono indicati solo il ricovero in ospedale, non i motivi. Incredibile come si riescano a riempire più di 500 pagine facendo lo slalom per evitare
accuratamente …i fatti.
Non si dà voce alla tragedia che fa svoltare all’improvviso dalla salute alla malattia.
Non è tutto. Nella tabella di pag 549 del rapporto Osmed si nota che l’80% degli effetti collaterali avviene sotto i due anni di età. Come mai? È una delle spiegazioni che ci potrebbero arrivare ora che il ministero sta investendo 495.500 euro nella campagna pro-vaccini. Intanto, tre ipotesi: o i bambini sono più delicati o affrontano un numero più alto di vaccinazioni rispetto agli adulti. O entrambe le cose.
Andando poi a spulciare i dati degli anni passati emerge che i danni da vaccino sono in crescita galoppante. Nel 2003 vi erano in tutto 740 casi, nel 2015 si è passati a 7.892. Se i numeri non
sono un’opinione, l’aumento è del 966%!
Nel 2014 i casi di reazioni avverse sono stati 8.182; nel 2013: 3.727; nel 2012: 2.555; nel 2011:
2.430; nel 2003: 750.
Un trend in impennata che il presidente di Aifa, Luca Pani, commenta così: “Nel 2015 è stata dedicata particolare attenzione alle attività volte a garantire maggior trasparenza e vi è più tempestività nel registrare le informazioni di farmaco vigilanza”.
Allora, è lecito pensare che gli effetti collaterali, compresi i duemila casi gravi, si verificavano anche gli altri anni ma non venivano censiti. A quante migliaia ammontano i bimbi danneggiati negli anni passati? Altrimenti, dobbiamo pensare che sia successo qualcosa ai vaccini. Sono diventati, negli anni, più pericolosi? O, forse, a creare problemi è il fatto di farne da tre a sei per volta?
Oltre al genericissimo rapporto Osmed, sui vaccini esiste anche un dettagliato rapporto di sorveglianza post marketing. L’ultimo risale al 2013. Cliccate a pag 28 per vedere l’andamento degli effetti collaterali negli anni. Curioso che anche in queste pagine ricche di dettagli e di sigle, non si specifichino gli effetti gravi.
A pagina 26 si illustrano i criteri di gravità stabiliti per legge (ricovero in ospedale, menomazione permanente, esito fatale) ma quando si entra nel merito mostrando il numero dei casi gravi vaccinazione per vaccinazione (da pagina 43 in poi), il redattore sceglie di illustrare soltanto gli effetti collaterali più frequenti. La vaccinazione antimeningococcica è presentata così: “Nel 2013 ci sono state 328 reazioni avverse, di cui 43 gravi”. E poi l’elenco di reazioni avverse “a carico della cute, del tessuto sottocutaneo, irritabilità eccetera”. Dunque stop. Che è come proiettare un film giallo senza il finale.
Vogliamo far finta di credere che a un genitore che deve decidere se vaccinare il proprio figlio non interessino i casi gravi anche se sono “solo” 43 su 328?
Se vogliamo proteggere i bimbi sani dal remoto rischio di una meningite abbiamo il diritto
di sapere se l’incidenza di un effetto collaterale grave è più frequente della malattia stessa!
Mezza Europa è ad obbligo vaccinale zero. Non risulta decimata da epidemie.
Ci giungono forse folle di infetti dalla Svizzera o dalla Svezia ? Che senso ha qualificare necessità inderogabile qualcosa che metà dei nostri vicini nemmeno considerano ?
Nel’altra mezza Europa gli obblighi vaccinali sono da 1 a 4, cioè al massimo un terzo di quelli dello pseudodecreto appena abortito. Gli europei sono forse tutti scemi ? Tutti ammalati ? Non è così. Siamo già il paese più vaccinato dell’intero continente.
Oltre al genericissimo rapporto Osmed, sui vaccini esiste anche un dettagliato rapporto di sorveglianza post marketing. L’ultimo risale al 2013. Cliccate a pag 28 per vedere l’andamento degli effetti collaterali negli anni. Curioso che anche in queste pagine ricche di dettagli e di sigle, non si specifichino gli effetti gravi.
A pagina 26 si illustrano i criteri di gravità stabiliti per legge (ricovero in ospedale, menomazione permanente, esito fatale) ma quando si entra nel merito mostrando il numero dei casi gravi vaccinazione per vaccinazione (da pagina 43 in poi), il redattore sceglie di illustrare soltanto gli effetti collaterali più frequenti. La vaccinazione antimeningococcica è presentata così: “Nel 2013 ci sono state 328 reazioni avverse, di cui 43 gravi”. E poi l’elenco di reazioni avverse “a carico della cute, del tessuto sottocutaneo, irritabilità eccetera”. Dunque stop. Che è come proiettare un film giallo senza il finale.
Vogliamo far finta di credere che a un genitore che deve decidere se vaccinare il proprio figlio non interessino i casi gravi anche se sono “solo” 43 su 328?
Se vogliamo proteggere i bimbi sani dal remoto rischio di una meningite abbiamo il diritto
di sapere se l’incidenza di un effetto collaterale grave è più frequente della malattia stessa!
Mezza Europa è ad obbligo vaccinale zero. Non risulta decimata da epidemie.
Ci giungono forse folle di infetti dalla Svizzera o dalla Svezia ? Che senso ha qualificare necessità inderogabile qualcosa che metà dei nostri vicini nemmeno considerano ?
Nel’altra mezza Europa gli obblighi vaccinali sono da 1 a 4, cioè al massimo un terzo di quelli dello pseudodecreto appena abortito. Gli europei sono forse tutti scemi ? Tutti ammalati ? Non è così. Siamo già il paese più vaccinato dell’intero continente.
La pratica effettiva europea mostra che non c’è motivo di rincarare la dose.
Ognuno può coltivare le opinioni che preferisce, e anche sostenerle, motivandole, in pubblico.
Ma l’attività scientifica si fonda su osservazione e misura, un terreno nel quale i numeri sono numeri, ovvero concetti che contano i fenomeni.
I numeri forniti dal Ministero della Sanità ci mostrano che il vaccino contro il morbillo è quasi inefficace, o comunque scarsamente efficace.
Vediamo.
Copertura vaccinale, in percentuale, dal 2004 al 2015:
86% (2004)
87% (2005)
88% (2006)
90% (2007)
90% (2008)
90% (2009)
91% (2010)
90% (2011)
90% (2012)
90% (2013)
87% (2014)
85% (2015).
Dal 2007 al 2013 la copertura massima, sempre al 90%, salvo l’ulteriore picco al 91 del 2010. Se il vaccino è efficace ci si doveva aspettare che nel periodo 2007-2013 i casi di morbillo fossero minimizzati rispetto ai periodi di copertura inferiore (circa un 5% in meno di soggetti vaccinati). Magari lieve, ma si sarebbe dovovuta vedere una diminuzione.
Non si è vista. Anzi, si notano in quei 7 anni ben tre picchi di aumento, l’esatto contrario dell’aspettativa.
Casi annui di morbillo in Italia :
686 (2004)
215 (2005)
571 (2006)
595 (2007)
5312 (2008)
759 (2009)
3011 (2010)
4671 (2011)
622 (2012)
2258 (2013)
1694 (2014)
259. (2015)
Come si vede dalla sezione centrale dei dati, l’aumento di copertura vaccinale non ha prodotto una diminuzione di casi infetti, anzi è risultato compatibile con drastici aumenti, fino a ben oltre 10 volte tanto i precedenti.
Il minimo che se ne possa dedurre è che la protezione vaccinale italiana sul morbillo non protegge al contrario … è fallimentare.
Poi, si può discutere fin che si vuole, ma questi sono i numeri, e vengono dal Ministero competente, dunque delle due una: se son giusti dicono che l’antimorbillo non funziona, se sono sbagliati dicono che il ministero non è affidabile nelle sue comunicazioni.
Fonte: Dati del ministero citati da editoriale La Verità, 27.05.17, pagg 1 ed 8.
Finora il decreto non è pubblicato in GU, non è trasmesso alle Camere, non risulta la firma del
Presidente della Repubblica. Cioè, giuridicamente non esiste.
27 maggio alle ore 13:26
VEDI ANCHE QUI :
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0119500100010110001
&dgu=2017-02-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-
18&art.codiceRedazionale=17A01195&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0119500200010110001
&dgu=2017-02-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-
18&art.codiceRedazionale=17A01195&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0119500300010110001
&dgu=2017-02-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-
18&art.codiceRedazionale=17A01195&art.num=1&art.tiposerie=SG
Ognuno può coltivare le opinioni che preferisce, e anche sostenerle, motivandole, in pubblico.
Ma l’attività scientifica si fonda su osservazione e misura, un terreno nel quale i numeri sono numeri, ovvero concetti che contano i fenomeni.
I numeri forniti dal Ministero della Sanità ci mostrano che il vaccino contro il morbillo è quasi inefficace, o comunque scarsamente efficace.
Vediamo.
Copertura vaccinale, in percentuale, dal 2004 al 2015:
86% (2004)
87% (2005)
88% (2006)
90% (2007)
90% (2008)
90% (2009)
91% (2010)
90% (2011)
90% (2012)
90% (2013)
87% (2014)
85% (2015).
Dal 2007 al 2013 la copertura massima, sempre al 90%, salvo l’ulteriore picco al 91 del 2010. Se il vaccino è efficace ci si doveva aspettare che nel periodo 2007-2013 i casi di morbillo fossero minimizzati rispetto ai periodi di copertura inferiore (circa un 5% in meno di soggetti vaccinati). Magari lieve, ma si sarebbe dovovuta vedere una diminuzione.
Non si è vista. Anzi, si notano in quei 7 anni ben tre picchi di aumento, l’esatto contrario dell’aspettativa.
Casi annui di morbillo in Italia :
686 (2004)
215 (2005)
571 (2006)
595 (2007)
5312 (2008)
759 (2009)
3011 (2010)
4671 (2011)
622 (2012)
2258 (2013)
1694 (2014)
259. (2015)
Come si vede dalla sezione centrale dei dati, l’aumento di copertura vaccinale non ha prodotto una diminuzione di casi infetti, anzi è risultato compatibile con drastici aumenti, fino a ben oltre 10 volte tanto i precedenti.
Il minimo che se ne possa dedurre è che la protezione vaccinale italiana sul morbillo non protegge al contrario … è fallimentare.
Poi, si può discutere fin che si vuole, ma questi sono i numeri, e vengono dal Ministero competente, dunque delle due una: se son giusti dicono che l’antimorbillo non funziona, se sono sbagliati dicono che il ministero non è affidabile nelle sue comunicazioni.
Fonte: Dati del ministero citati da editoriale La Verità, 27.05.17, pagg 1 ed 8.
Finora il decreto non è pubblicato in GU, non è trasmesso alle Camere, non risulta la firma del
Presidente della Repubblica. Cioè, giuridicamente non esiste.
27 maggio alle ore 13:26
VEDI ANCHE QUI :
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0119500100010110001
&dgu=2017-02-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-
18&art.codiceRedazionale=17A01195&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0119500200010110001
&dgu=2017-02-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-
18&art.codiceRedazionale=17A01195&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0119500300010110001
&dgu=2017-02-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-
18&art.codiceRedazionale=17A01195&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://codacons.it/vaccini-codacons-svela-documenti-segreti-dellaifa-sulle-reazioni-avverse-aivaccini-
nel-triennio-2014-2015-2016/
QUINTO PUNTO
L’ andamento del valore delle azioni Glaxo sul mercato borsistico è quasi disarmante nella sua luminosa semplicità. Le azioni erano da tempo in ribasso. All’atto del pseudodecreto Lorenzin hanno avuto una immediata impennata positiva.
Il 27.04.17: 1550,0 €
Il 16.05.17: 1667,5 €
———————
117,5 € X AZIONE
Il periodo è contrassegnato dalla propaganda contro i critici dei vaccini, incluse radiazioni dagli albi professionali e procedimenti disciplinari pubblicizzati dalla stampa, culminando con la
presentazione mediatica del decreto (peraltro poi non pubblicato).
Il rialzo è durato pochi giorni, quindi è ricominciato il calo.
Il quadro è perfettamente compatibile con una ipotesi speculativa razionale: i grandi azionisti, contrariati dalla perdita di valore, hanno fatto pressione e corruzione sui membri della sanità e del Governo per indurli a licenziare un decreto suicida, in quanto dai contenuti visibilmente esagerati e destinato quindi ad incontrare forti opposizioni, però preceduto un primo effetto pubblicitario propagandistico fortissimo. L’idea di una enorme quantità di vaccini obbligatori, accompaganata da una immagine di forte determinazione governativa (multe e sanzioni fortissime per gli obiettori, radiazione dall’albo dei contestatori professionali, retorica mediatica spropositata), quindi con un violento impatto emotivo atto a suggerire facilmente prospettive di futuri fortissimi guadagni per il settore, ha spinto i risparmiatori a desiderare un titolo sicuro, dai rendimenti garantiti tramite l’ampliamento di mercato imposto dal governo.
I grandi azionisti hanno approfittato di questo emotivo rialzo iniziale assai forte, vendendo i propri pacchetti azionari.
La combinazione data dal montare delle contestazioni unito alle improvvise massicce vendite ha rapidamente insospettito il mercato sulla bontà effettiva dei titoli, che hanno ripreso a perdere valore: ma chi aveva progettato l’operazione era pronto, ha agito in modo fulmineo, vendendo tutto subito procurandosi grandi guadagni.
Ma gli inquirenti hanno un metodo di verifica semplicissimo a disposizione.
Basterà loro controllare chi abbia venduto grossi volumi di azioni subito dopo l’impennata data dall’annuncio dello pseudodecreto (non pubblicato sulla GU, e quindi finora giuridicamente nullo) e verificare se costoro siano responsabili di favoritismi verso i ministri e i vertici sanitari.
Una inchiesta della magistratura in questo senso potrebbe portare a scoprire molte cose, e identificare tutti i dettagli della inequivocabile manovra speculativa.
Se le cose sono davvero andate come ipotizzato, ora agli speculatori non interessa più un fico secco sostenere il governo con finanziamenti di forti campagne mediatiche a suo favore, perchè l’affare lo hanno già fatto, ed il governo può pure arrangiarsi, se anche crolli chissenefrega .
Hanno venduto a pronti per ricomprare a termine. Il controllo rimane saldamente nelle loro mani. Perfetto, questo spiega tutto. Gli speculatori hanno fatto affari d’ oro culminando con la presentazione mediatica del decreto (peraltro poi finora non pubblicato).
Ora appare chiaro che tutta questa operazione, e stato un tentativo, ben riuscito, di distrazione di massa, da problemi più importanti che la gente non deve conoscere, nè interessarsene, nè approfondire,… salvo poi rientrare nella anonima normalità. Non convertendo in legge il decreto medesimo, fra sessanta giorni potremo verificarne la veridicità, che è correlata dalla enormità di ciò
che il decreto impone (12 vaccini obbligatori da 0 a 6 anni (quando negli altri Paesi europei al massimo sono 4 obbligatori se non ZERO). La plateale fissazione di sanzioni da 500 a 7.500 euro, e la possibilità di togliere alle famiglie che non si adeguano, la potestà genitoriale è stato il “non plus ultra” delle dimostrata amorale demenzialità ed incapacità intellettiva dei succitati “ministri”.
SESTO PUNTO
ITALIA CAPOFILA PER LE STRATEGIE VACCINALI A LIVELLO MONDIALE
Comunicato Stampa AIFA n° 387 del 29/09/2014
http://www.aifa.gov.it/…/comu…/Comunicato_AIFA_N.387.pdf
SETTIMO PUNTO
Ora qui vediamo da un lato madri che temono, per quanto già successo in termini di effetti collaterali, la pratica attuale delle vaccinazioni dietro le quali si muovono imperi di potere economico-multinazionale e vari interessi di tipo mafio-sanitario, di una sanità degenerata in profitto e dove la “malattia”, o presunta tale o indotta, diventa fonte di lucro. Calpestato il medico giuramento su Ippocrate di aiutare il prossimo!
Non si dimentichi qui ad esempio i tentativi da parte di quella che ormai appare come una sorta di casta sacerdotale falso-sanitaria di censurare ed espellere dagli ordini quei medici che stanno denunciando di aver riscontrato come la somministrazione del vaccino antinfluenzale in realtà è causa spesso proprio della contrazione di malattie e della necessità del ricorso rapido ad ospedalizzazione per quelle fasce di popolazioni definite “più a rischio” alle quali tale vaccino viene quasi regolarmente ogni anno ormai somministrato.
Una vera e propria caccia alle streghe da regime oscurantista contro tutti quei medici che osano oggi mettere in discussione l’efficacia degli attuali vaccini o evidenziarne riscontrate pericolosità, da parte di quello che ormai popolarmente viene definito il regime dittatoriale pseudo-scientifico della “Banda dei va€€ini”.
Dall’ altro lato vi sono madri che ripongono indefessa fede in ciò che viene presentato come scientifico dalla medicina mainstream politically-correct, non sapendo che la medicina è una tecnica e scienza in progress, in quotidiano divenire, non certo aurea scienza Matematica! E se è vero com’ è vero che l’ organismo umano ha uno straordinario sistema immunitario e che i principi della vaccinazione mirano a sfruttarlo per immunizzare il corpo nei confronti di potenziali malattie, tutt’ altra cosa è l’ efficacia/pericolosità delle pozioni di vaccino sul mercato e dei protocolli di vaccinazione decisi considerati anche gli effetti differenziali soggetto per soggetto.
L’ assurdo è che certa odierna classe dirigente più lobbista che democratica non vuole rispettare entrambe queste loro legittime posizioni di genitori con patria potestà sui figli e diritto di scegliere il meglio per essi, (“meglio” relativo secondo le loro convinzioni e punti di vista), affermando come giusto che vi sia la possibilità di vaccinarsi gratuitamente come esercizio di un diritto ma non di un dovere, così come è anche in tantissimi paesi europei, e facendo semmai tanta buona informazione per invitare a scegliere la via della vaccinazione, ma si cerca di aizzarle le une contro le altre in un conflitto che di fatto non ha senso, un “divide et impera” al fine di sostenere la obbligatorietà delle vaccinazioni decise dal governo (e retrostanti multinazionali del farmaco) su tutti i bambini e non solo, persino poi iper vaccinazioni in lassi di tempo ridotti, per cui non meraviglia aver letto di madri gridare irate preoccupate e sconcertate all’ infanticidio e genocidio di stato in stato di golpe delle multinazionali! Con l’ obbligatorietà le madri, i padri, i cittadini tutti non potrebbero più esercitare alcun socratico dubbio, non avrebbero alcuna possibilità di controllo a garanzia per difendersi pertanto contro possibili incidenti di percorso che già purtroppo hanno costellano la storia moderna della farmacia occidentale, o peggio….
Negato il fondamentale principio di prevenzione e precauzione, riconosciuto anche a livello di Unione Europea, nei confronti di cure sospette. Calpestata la stessa Costituzione italiana laddove nell’ articolo 32 tutela la salute dei cittadini.
Per far questo, affermare l’ incostituzionale obbligatorietà della vaccinazione, obbligatorietà persino con clausola classista infatti basterebbe pagare una certa somma, una alta multa che non tutte le famiglie potrebbero permettersi per non vaccinare i propri bambini, si servono di una motivazione paradossale: inseguire la cosiddetta “immunità di gregge” per difendere dal rischio di
malattia e morte quella percentuale di bambini, e non solo, già debilitati di loro, che
ipoteticamente potrebbero rischiare di contrarre patologie dal contatto con persone non vaccinate e per questo potenzialmente vettori di contagio, e che poiché debilitati non possono essere sottoposti a vaccinazione pena il rischio di subire danni o anche morire a causa della intrinseca rischiosità della pratica di vaccinazione imposta!
Ergo emerge come tale intervento di vaccinazione sia rischioso.
Inoltre non tutte le madri che credono fideisticamente nell’ efficacia di questi vaccini hanno ovviamente figli debilitati e potendo e volendo essi ben possono essere vaccinati, e se si crede nel “vaccino” non si deve certo aver più paura del prossimo non vaccinato potenzialmente contagioso!
O forse non si crede pienamente nella loro efficacia e si vuol semplicemente psicologicamente fare “mal comune mezzo gaudio”?!
Pur nella drammaticità degli eventi in corso, dei soprusi ai danni dei riconosciuti diritti degli uomini e delle libertà democratiche, pur nelle grandi speculazioni finanziarie e di borsa che vi sono dietro costruite sulla carne, invasa sin nelle cellule, e sulle ansia delle madri e dei padri, della gente tutta, è questa vicenda un’ occasione irrinunciabile per il progresso della Civiltà e della stessa Scienza vera, (oggi nei fatti negata da chi teme la forza dell’ unica vera grande comunità scientifica che è la Citizen Science di tutti gli uomini), che oggi passa dall’ intervento della gente, quale grande diffuso forte sistema immunitario del nostro BelPaese, e delle sue forze di Giustizia, per sgominare ed espellere dalle nostre istituzioni repubblicane italiane completamente, come il più nocivo e tossico dei rifiuti, questa ormai popolarmente battezzata con giusta eloquenza “Banda dei va€€ini”! Con la decisione della emissione dello pseudo decreto killer della improvvida ministra Beatrice Lorenzin il governo si è posto almeno tre volte contro la legge costituzionale (cui tutte le altre debbono ottemperare) e almeno una volta contro la logica elementare.
Stiamo qui parlando della sola gestione dell’atto, tralasciando il contenuto, che contraddizioni ne contiene ben altre, gravi, illegali, incostituzionali.
Con la mancata pubblicazione in Gazzetta viene violato l’articolo 73 della Costituzione (…..”le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione”…..), ma anche la sentenza costituzionale 163/1963, che conferma l’articolo 73 e lo aggrava, specificando che il ministro della Giustizia ha la responsabilità della pubblicazione, senza poter addurre motivi di ritardo.
D’altro canto, non è avvenuta nemmeno la presentazione alle camere, riguardo la quale l’art 77 specifica, per i dl: “Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta, sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.
Ma è violata anche la logica elementare, poiché il dl è giustificato dalla premessa di necessità ed urgenza, quindi la mancata pubblicazione forma un ritardo che contraddice il requisito di urgenza, e più giorni passano più la contraddizione diviene insanabile: il governo non può più tornare indietro.
Per far questo, affermare l’ incostituzionale obbligatorietà della vaccinazione, obbligatorietà persino con clausola classista infatti basterebbe pagare una certa somma, una alta multa che non tutte le famiglie potrebbero permettersi per non vaccinare i propri bambini, si servono di una motivazione paradossale: inseguire la cosiddetta “immunità di gregge” per difendere dal rischio di
malattia e morte quella percentuale di bambini, e non solo, già debilitati di loro, che
ipoteticamente potrebbero rischiare di contrarre patologie dal contatto con persone non vaccinate e per questo potenzialmente vettori di contagio, e che poiché debilitati non possono essere sottoposti a vaccinazione pena il rischio di subire danni o anche morire a causa della intrinseca rischiosità della pratica di vaccinazione imposta!
Ergo emerge come tale intervento di vaccinazione sia rischioso.
Inoltre non tutte le madri che credono fideisticamente nell’ efficacia di questi vaccini hanno ovviamente figli debilitati e potendo e volendo essi ben possono essere vaccinati, e se si crede nel “vaccino” non si deve certo aver più paura del prossimo non vaccinato potenzialmente contagioso!
O forse non si crede pienamente nella loro efficacia e si vuol semplicemente psicologicamente fare “mal comune mezzo gaudio”?!
Pur nella drammaticità degli eventi in corso, dei soprusi ai danni dei riconosciuti diritti degli uomini e delle libertà democratiche, pur nelle grandi speculazioni finanziarie e di borsa che vi sono dietro costruite sulla carne, invasa sin nelle cellule, e sulle ansia delle madri e dei padri, della gente tutta, è questa vicenda un’ occasione irrinunciabile per il progresso della Civiltà e della stessa Scienza vera, (oggi nei fatti negata da chi teme la forza dell’ unica vera grande comunità scientifica che è la Citizen Science di tutti gli uomini), che oggi passa dall’ intervento della gente, quale grande diffuso forte sistema immunitario del nostro BelPaese, e delle sue forze di Giustizia, per sgominare ed espellere dalle nostre istituzioni repubblicane italiane completamente, come il più nocivo e tossico dei rifiuti, questa ormai popolarmente battezzata con giusta eloquenza “Banda dei va€€ini”! Con la decisione della emissione dello pseudo decreto killer della improvvida ministra Beatrice Lorenzin il governo si è posto almeno tre volte contro la legge costituzionale (cui tutte le altre debbono ottemperare) e almeno una volta contro la logica elementare.
Stiamo qui parlando della sola gestione dell’atto, tralasciando il contenuto, che contraddizioni ne contiene ben altre, gravi, illegali, incostituzionali.
Con la mancata pubblicazione in Gazzetta viene violato l’articolo 73 della Costituzione (…..”le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione”…..), ma anche la sentenza costituzionale 163/1963, che conferma l’articolo 73 e lo aggrava, specificando che il ministro della Giustizia ha la responsabilità della pubblicazione, senza poter addurre motivi di ritardo.
D’altro canto, non è avvenuta nemmeno la presentazione alle camere, riguardo la quale l’art 77 specifica, per i dl: “Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta, sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.
Ma è violata anche la logica elementare, poiché il dl è giustificato dalla premessa di necessità ed urgenza, quindi la mancata pubblicazione forma un ritardo che contraddice il requisito di urgenza, e più giorni passano più la contraddizione diviene insanabile: il governo non può più tornare indietro.
Sorge spontanea la domanda: perché si è creata artefattamente una
simile situazione ?
L’ipotesi di una studiata strategia del governo per dilazionare appositamente la pubblicazione in vista di qualche misterioso vantaggio strategico è inconsistente e a questo punto da scartare:
infatti il prolungarsi del ritardo rende inutilizzabile il dl, ormai anche per il futuro, proprio perché fa aumentare la incompatibilità con i requisiti costituzionali.
Ricordando che l’art 73 specifica “le leggi sono promulgate dal presidente”, l’unica ipotesi che appare ragionevole è che che il decreto sia stato respinto dal Presidente della Repubblica, che si è rifiutato di firmarlo (motivi possibili non mancano, in forza delle violazioni costituzionali contenute).
Normalmente il Presidente promulgava (entro il termine di un mese) la legge ordinaria approvata dalle camere, salvo respingerla con un messaggio motivato che chiede una nuova diversa deliberazione.
Nel presente caso invece si tratta di un provvedimento deliberato dal governo, per il quale, data la natura del dl, non è ammissibile l’attesa fino a un mese.
Ora non potranno nemmeno correggere il decreto ripresentandolo come tale, poiché il
lungo rinvio della pubblicazione dimostra, quale che ne sia
stata la causa, la mancanza di urgenza.
Al massimo potranno ritentare con la via della legge ordinaria.
Stante così la situazione si ritorna alla normativa “quo ante”, e ad esempio, il genitore iscrive il figlio a scuola, senza certificazioni di vaccinazione…. la scuola potrebbe richiedere le vaccinazioni, .. il genitore richiama l’attenzione sul fatto che non esiste allo stato attuale una norma in tal senso. .. o la scuola iscrive, oppure il genitore potrebbe denunciare lascuola per abuso/omissione di atti d’ufficio.
Ora moltiplicate questa vicenda per “n” milioni di casi… Ci si può immaginare lo sconquasso che a settembre si genererà a causa della assoluta inadeguatezza dell’attuale Consiglio dei Ministri..
(TUTTE BRACCIA SOTTRATTE ALL’AGRICOLTURA)…
Con la gestione dello pseudo decreto killer della indegnamente ed ingiustificabilmente ministra Beatrice Lorenzin, come già detto, il governo si è posto almeno tre volte contro la legge costituzionale (cui tutte le altre debbono soggiacere).
Stiamo qui parlando della sola gestione dell’atto, tralasciando il contenuto, che contraddizioni ne
contiene ben altre.
Con la mancata pubblicazione in Gazzetta viene violato l’articolo 73 della Costituzione (…..”le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione”…..), ma anche la sentenza costituzionale 163/1963, che conferma l’articolo 73 e lo aggrava, specificando che il ministro della Giustizia ha la responsabilità della pubblicazione, senza poter addurre motivi di ritardo (naturalmente nell’era elettronica è escluso il crollo o incendio della tipografia….).
D’altro canto, non è avvenuta nemmeno la presentazione alle camere, riguardo la quale l’art 77 specifica, per i dl : “Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta, sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”. Ma è violata anche la logica elementare,
simile situazione ?
L’ipotesi di una studiata strategia del governo per dilazionare appositamente la pubblicazione in vista di qualche misterioso vantaggio strategico è inconsistente e a questo punto da scartare:
infatti il prolungarsi del ritardo rende inutilizzabile il dl, ormai anche per il futuro, proprio perché fa aumentare la incompatibilità con i requisiti costituzionali.
Ricordando che l’art 73 specifica “le leggi sono promulgate dal presidente”, l’unica ipotesi che appare ragionevole è che che il decreto sia stato respinto dal Presidente della Repubblica, che si è rifiutato di firmarlo (motivi possibili non mancano, in forza delle violazioni costituzionali contenute).
Normalmente il Presidente promulgava (entro il termine di un mese) la legge ordinaria approvata dalle camere, salvo respingerla con un messaggio motivato che chiede una nuova diversa deliberazione.
Nel presente caso invece si tratta di un provvedimento deliberato dal governo, per il quale, data la natura del dl, non è ammissibile l’attesa fino a un mese.
Ora non potranno nemmeno correggere il decreto ripresentandolo come tale, poiché il
lungo rinvio della pubblicazione dimostra, quale che ne sia
stata la causa, la mancanza di urgenza.
Al massimo potranno ritentare con la via della legge ordinaria.
Stante così la situazione si ritorna alla normativa “quo ante”, e ad esempio, il genitore iscrive il figlio a scuola, senza certificazioni di vaccinazione…. la scuola potrebbe richiedere le vaccinazioni, .. il genitore richiama l’attenzione sul fatto che non esiste allo stato attuale una norma in tal senso. .. o la scuola iscrive, oppure il genitore potrebbe denunciare lascuola per abuso/omissione di atti d’ufficio.
Ora moltiplicate questa vicenda per “n” milioni di casi… Ci si può immaginare lo sconquasso che a settembre si genererà a causa della assoluta inadeguatezza dell’attuale Consiglio dei Ministri..
(TUTTE BRACCIA SOTTRATTE ALL’AGRICOLTURA)…
Con la gestione dello pseudo decreto killer della indegnamente ed ingiustificabilmente ministra Beatrice Lorenzin, come già detto, il governo si è posto almeno tre volte contro la legge costituzionale (cui tutte le altre debbono soggiacere).
Stiamo qui parlando della sola gestione dell’atto, tralasciando il contenuto, che contraddizioni ne
contiene ben altre.
Con la mancata pubblicazione in Gazzetta viene violato l’articolo 73 della Costituzione (…..”le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione”…..), ma anche la sentenza costituzionale 163/1963, che conferma l’articolo 73 e lo aggrava, specificando che il ministro della Giustizia ha la responsabilità della pubblicazione, senza poter addurre motivi di ritardo (naturalmente nell’era elettronica è escluso il crollo o incendio della tipografia….).
D’altro canto, non è avvenuta nemmeno la presentazione alle camere, riguardo la quale l’art 77 specifica, per i dl : “Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta, sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”. Ma è violata anche la logica elementare,
poiché il dl è giustificato dalla premessa di necessità ed urgenza, quindi la mancata
pubblicazione forma un ritardo che contraddice il requisito di urgenza, e più giorni passano più la contraddizione diviene insanabile ed incontrovertibile : il governo non può più tornare indietro.
Allora, ricordando che l’art 73 specifica “le leggi sono promulgate dal presidente”, l’unica ipotesi che appare ragionevole è che che il decreto sia stato respinto dal Presidente della Repubblica, che si è rifiutato di firmarlo (motivi possibili non mancano, in forza delle violazioni costituzionali contenute).
Normalmente il Presidente promulga (entro il termine di un mese) la legge ordinaria approvata dalle camere, salvo respingerla con un messaggio motivato che chiede una nuova diversa deliberazione.
Nel presente caso invece si tratta di un provvedimento deliberato dal governo, per il quale, data la natura del dl, non è ammissibile l’attesa fino a un mese.
OTTAVO PUNTO
Per non farci proprio mancare nulla a proposito di collocazioni, coerenze, partecipazioni, adesioni,
presenze, presentazioni frequentazioni…
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/26/case-farmaceutiche-e-corruzione-lo-scandalo-planetariodella-
glaxo-smith-kline/964564/
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_aprile_16/universita-brescia-rettore-sergio-pecorellisommerso-
inchieste-m5s-vito-crimi-19439938-03eb-11e6-b48d-5f404ca1fec7.shtml
http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccino-malaria-sperimentazione-bimbi-africa.php
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/imprese-e-mercato/2016-04-13/vaccini-e-farmaci-glaxoscommette-
1-mld-italia-094838.php?uuid=ACzsSh6C&refresh_ce=1
http://www.novaradio.info/meningite-dal-governo-10-milioni-per-la-spesa-dei-vaccini/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/09/meningite-toscana-vara-piano-di-vaccinazione-intensivasituazione-
straordinaria-ma-non-e-epidemia/2447425/
https://www.gsk.it/news/come-sara-la-vaccinazione-del-futuro-esperti-a-confronto-pressolauditorium-
gsk-di-verona
https://www.gsk.it/news/il-premier-matteo-renzi-presenta-oggi-il-piano-italia-40-in-auditorium-gsk-averona
NONO PUNTO
Ma forse si sono voluti prendere due piccioni con una fava, ed è stata messa in atto una enorme recita di distrazione di massa per distogliere l’ttenzione da altre informazioni che non si voleva giungessero alla pubblica opinione.
Magari è successo che mentre noi sbraitavamo per i vaccini, Gentiloni &
Company (fedeli ed ossequiosi servitori di Morgan Sachs) approvavano
il folle trattato CETA in assoluto silenzio stampa…
Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti… CHIEDIAMO QUINDI
di procedere all’immediato arresto di coloro in epigrafe che rifiutassero di aderire alle finalità di difesa e tutela dei DIRITTI dei CITTADINI (TUTTI I CITTADINI), della piena applicazione dell’art. 32 della Costituzione dello Stato, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli ai fini di:
a) assicurare la prova dei reati;
b) impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove
c) impedire la continuazione dei reati;
d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini italiani cui deve essere risarcito l’ingente ed immane danno reale, morale ed esistenziale cagionato con i comportamenti che si sono descritti.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà
dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge, ricordo altresì il giuramento
prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art.
405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente
IN FEDE
pubblicazione forma un ritardo che contraddice il requisito di urgenza, e più giorni passano più la contraddizione diviene insanabile ed incontrovertibile : il governo non può più tornare indietro.
Allora, ricordando che l’art 73 specifica “le leggi sono promulgate dal presidente”, l’unica ipotesi che appare ragionevole è che che il decreto sia stato respinto dal Presidente della Repubblica, che si è rifiutato di firmarlo (motivi possibili non mancano, in forza delle violazioni costituzionali contenute).
Normalmente il Presidente promulga (entro il termine di un mese) la legge ordinaria approvata dalle camere, salvo respingerla con un messaggio motivato che chiede una nuova diversa deliberazione.
Nel presente caso invece si tratta di un provvedimento deliberato dal governo, per il quale, data la natura del dl, non è ammissibile l’attesa fino a un mese.
OTTAVO PUNTO
Per non farci proprio mancare nulla a proposito di collocazioni, coerenze, partecipazioni, adesioni,
presenze, presentazioni frequentazioni…
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/26/case-farmaceutiche-e-corruzione-lo-scandalo-planetariodella-
glaxo-smith-kline/964564/
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_aprile_16/universita-brescia-rettore-sergio-pecorellisommerso-
inchieste-m5s-vito-crimi-19439938-03eb-11e6-b48d-5f404ca1fec7.shtml
http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccino-malaria-sperimentazione-bimbi-africa.php
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/imprese-e-mercato/2016-04-13/vaccini-e-farmaci-glaxoscommette-
1-mld-italia-094838.php?uuid=ACzsSh6C&refresh_ce=1
http://www.novaradio.info/meningite-dal-governo-10-milioni-per-la-spesa-dei-vaccini/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/09/meningite-toscana-vara-piano-di-vaccinazione-intensivasituazione-
straordinaria-ma-non-e-epidemia/2447425/
https://www.gsk.it/news/come-sara-la-vaccinazione-del-futuro-esperti-a-confronto-pressolauditorium-
gsk-di-verona
https://www.gsk.it/news/il-premier-matteo-renzi-presenta-oggi-il-piano-italia-40-in-auditorium-gsk-averona
NONO PUNTO
Ma forse si sono voluti prendere due piccioni con una fava, ed è stata messa in atto una enorme recita di distrazione di massa per distogliere l’ttenzione da altre informazioni che non si voleva giungessero alla pubblica opinione.
Magari è successo che mentre noi sbraitavamo per i vaccini, Gentiloni &
Company (fedeli ed ossequiosi servitori di Morgan Sachs) approvavano
il folle trattato CETA in assoluto silenzio stampa…
Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti… CHIEDIAMO QUINDI
di procedere all’immediato arresto di coloro in epigrafe che rifiutassero di aderire alle finalità di difesa e tutela dei DIRITTI dei CITTADINI (TUTTI I CITTADINI), della piena applicazione dell’art. 32 della Costituzione dello Stato, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli ai fini di:
a) assicurare la prova dei reati;
b) impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove
c) impedire la continuazione dei reati;
d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini italiani cui deve essere risarcito l’ingente ed immane danno reale, morale ed esistenziale cagionato con i comportamenti che si sono descritti.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà
dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge, ricordo altresì il giuramento
prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art.
405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente
IN FEDE
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